Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano il deposito dell’autovettura presso le strutture della società titolare del parcheggio (di seguito definite) per il periodo concordato, oltre al trasporto gratuito di persone e bagagli da e per l’aeroporto ovvero ad altre destinazioni precisate.
Alle presenti condizioni generali di contratto si applicano le seguenti definizioni, restando inteso che le definizioni al plurale si applicheranno al relativo termine al singolare e viceversa:
AVIOPARKING: è un marchio registrato dalla Abeona s.r.l. con sede legale a Sommacampagna VR, Via T. Edison 23. Deposito: la consegna dell’autoveicolo dal Cliente al Parcheggio della società scrivente attestata dal tagliando di ricevimento (data e ora).
Deposito: la consegna dell’autoveicolo dal Cliente al Parcheggio della società scrivente attestata dal tagliando di ricevimento (data e ora).
Cliente: è il soggetto che accettando le presenti condizioni generali di contratto procede al deposito presso il parcheggio.
Posteggio coperto: per “posteggio coperto” si intende i fabbricati, quali capannoni, strutture e/o tettoie, anche aperte sui lati, ove vengono parcheggiati gli autoveicoli.
Il contratto si riterrà concluso nel momento in cui il Cliente avrà consegnato l’autoveicolo al personale autorizzato del Parcheggio, ritirando il relativo tagliando di ricevimento che costituirà mezzo di riconoscimento e titolo di legittimazione, che abilita, in via esclusiva, il possessore al ritiro dell’autoveicolo.
Il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto anticipatamente all’ingresso nel parcheggio secondo le tariffe concordate. L’auto potrà essere riconsegnata dietro presentazione della ricevuta rilasciata, che costituisce unico mezzo di riconoscimento e titolo di legittimazione.In nessun caso potranno essere rimborsati i giorni di sosta non usufruiti dal Cliente.
Salva diversa pattuizione, da concordarsi direttamente con la Direzione, i veicoli in parcheggio devono essere lasciati aperti, con bloccasterzo libero, corredati di libretto di circolazione e delle chiavi di accensione (D.M. 31/07/1934 e disposizione VVFF).Le auto verranno condotte nelle aree di parcheggio “coperto” e o “scoperto” solo ed esclusivamente da parte del personale addetto al Parcheggio.
Il deposito potrà avvenire su scelta del cliente, e nei limiti della disponibilità di posti, in aree coperte o scoperte.
In periodo di alta stagione, le auto potranno essere custodite e consegnate in altri parcheggi limitrofi con standard e caratteristiche analoghi.
AVIOPARKING risponde esclusivamente del furto totale dell’autoveicolo e limitatamente al suo valore commerciale; risponde, inoltre, riservandosi il diritto di contestare eventuali abusi, per il furto parziale o totale di accessori che costituiscono elementi essenziali del veicolo.La struttura dispone di cassette di sicurezza per il deposito di bene di valore, fino ad esaurimento posti.Sono espressamente esclusi dal rimborso tutti gli oggetti che non hanno alcun legame funzionale e continuativo con il bene (ad esempio: capi di abbigliamento, gioielli, occhiali, denaro contante o altri valori, cellulari e accessori, palmari, analoghi apparecchi ed accessori, videocamere, macchine fotografiche e accessori, navigatori satellitari, riproduttori audio--video e accessori, penne stilografiche, biro e simili, telecomandi non inerenti all’utilizzo dell’auto, compact disk, computer, portachiavi, ed ogni altro bene di valore) per il quale il Cliente dovrà provvedere preventivamente a rimuoverli dall’autoveicolo, riponendoli nelle apposite cassette di sicurezza del parcheggio (se disponibili) ovvero a custodirli a proprio cura e spese, in tal caso con totale esonero di responsabilità per la società scrivente.
La società titolare del parcheggio, non può considerarsi responsabile dei danni alle vetture se l’integrità delle stesse non è stata verificata all’atto del deposito ovvero di qualunque danno che sia stato segnalato al personale autorizzato all’atto del ritiro.La società scrivente non può considerarsi responsabile per danni e/o guasti agli autoveicoli di natura meccanica o elettronica, che non dipendano dalla movimentazione delle auto, ma dalla cattiva manutenzione delle stesse o a caso fortuito.
Non si accettano contestazioni postume all’uscita del Parcheggio.Per motivi di sicurezza è tassativamente vietato alla clientela di accedere alle aree di parcheggio coperto e scoperto.Per tutto quanto non previsto si rinvia espressamente alle norme del codice civile in materia di deposito (artt. da 1766 a 1782)e, laddove in vigore, alle normative speciali in materia.Nell’eventualità che una o più clausole delle presenti Condizione Generali di Parcheggio fossero per qualunque ragione nulle, annullate, invalide, illegali o inapplicabili a qualsiasi titolo, esse si avranno per non scritte e ciò non inficerà la validità e l’applicabilità di alcun altra disposizione delle presenti Condizioni Generali di Parcheggio.La società scrivente si riserva, in via unilaterale, il diritto di modificare, in ogni momento le presenti condizioni Generali di Parcheggio.
Competente a decidere per qualsiasi controversia concernente la validità, lì interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti Condizione Generali sarà in via esclusiva il Foro di Verona.
Il Cliente autorizza la società titolare del parcheggio, a sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e succ. mod., al trattamento dei proprio dati personali.Ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, ben compreso e approvato espressamente le seguenti clausole: (1)Oggetto; (3)Conclusione del Contratto; (4)Pagamento; (5) Modalità di posteggio dell’autoveicolo; (7)Spostamento degli autoveicoli; (8)Limitazioni di responsabilità e diritti di AVIOPARKING; (9)Danni agli autoveicoli; (10)Disposizioni generali; (11)Foro competente; (12)Trattamento dati personali.
La consegna del veicolo del cliente al parcheggio comporta la piena accettazione delle condizioni sovraesposte.